La cessione del credito è ammessa sia per il superbonus e per il sismabonus del 110% sia per l’ecobonus fino al 75%, per il bonus facciate del 90% e per il bonus ristrutturazioni del 50%.
Cessione del credito: come funziona
Il ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate hanno fornito gli ultimi chiarimenti sulla modalità con cui esercitare l’opzione della cessione del credito d’imposta per beneficiare del superbonus del 110% sulle spese per il miglioramento energetico degli immobili.
La cessione del credito sul superbonus al 110% potrà essere utilizzata dal prossimo 15 ottobre. E’ quanto previsto nel modello di comunicazione approvato col provvedimento di oggi del Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini. La comunicazione per fruire dello sconto sul corrispettivo o della cessione potrà quindi essere inviata all’Agenzia a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sostiene la spesa, utilizzando il modello approvato esclusivamente in via telematica.
Sarà operativa dal 15 Ottobre
La detrazione del 110% si allarga fino a comprendere anche alcune spese accessorie agli interventi che beneficiano del Superbonus, purché effettivamente realizzati. Si tratta, ad esempio, dei costi per i materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse (perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione).
Ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi elencati al paragrafo successivo possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.
L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.